STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
TITOLO I : DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Denominazione e sede: E’ costituita in Prato in data 30 Gennaio 2015, ai sensi della legge n.383 del 7 Dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata ”CORALE EUPHONIOS”.
Essa ha sede a Prato in Via dei Tintori 98.
In caso di necessità, e su deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà istituire, anche in luoghi diversi dalla sede sociale, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, depositi e magazzini, così come del pari potrà provvedere alla loro soppressione.
Art. 2 - Durata: La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione potrà essere sciolta in qualunque momento con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 3 - Scopo: Lo scopo dell'Associazione è di contribuire allo sviluppo della coralità, attraverso di essa della cultura musicale e di ogni forma d'arte. L'Associazione si propone di istituire una scuola di canto corale, di diffondere l'insegnamento dell'arte musicale e più in generale di promuovere eventi legati al mondo dell'arte e della cultura.
L'Associazione non ha fini di lucro e si prevede che i proventi delle attività non possano in nessun caso essere suddivisi fra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione è disciplinata da un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza degli associati. Il patrimonio e i proventi dell'Associazione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dei fini statutari.
L’Associazione, con fini prettamente culturali, fondandosi su legami d’affetto e di reciproca stima fra i suoi componenti, ha essenzialmente carattere volontario, laico ed apolitico.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, nonché esercitare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio Direttivo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
L’Associazione potrà provvedere a promuovere la costituzione e la partecipazione quale socio a circoli, associazioni o ad altre forme societarie quali enti pubblici o privati, aventi carattere sia temporaneo che permanente.
TITOLO II: DEI SOCI
Art. 4 - I soci: Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Il Consiglio Direttivo verifica l’inesistenza di cause di incompatibilità e delibera sulla domanda di ammissione che diventerà operante e sarà accettata dopo che da parte del nuovo socio ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale richiesta.
Art. 5 - Doveri del socio: L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti a:
Il Socio che restasse in arretrato con i pagamenti sarà invitato dal Consiglio Direttivo a regolarizzare la propria posizione entro 30 (trenta) giorni dall’avviso, trascorsi i quali verrà dal Consiglio dichiarato moroso e senza altre formalità escluso, senza pregiudizio dell’azione civile spettante all’Associazione per il pagamento di quanto dovuto.
Art. 6 - Perdita della qualifica di socio: La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e decesso.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere, avanzando richiesta scritta, il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
Tale recesso deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto immediato. In mancanza di ciò l’iscrizione s’intende rinnovata tacitamente per un altro anno e così di seguito.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci nei seguenti casi:
I Soci esclusi non saranno più riammessi a far parte dell’Associazione salvo il caso in cui sia decaduto, a giudizio dell’Assemblea, il motivo per cui fu adottato il provvedimento di esclusione. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
TITOLO III: DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 7 - Organi sociali: Sono organi sociali dell’Associazione:
Art. 8 - L’Assemblea dei Soci: L’Assemblea può riunirsi in via ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo all’Associazione; alla stessa intervengono di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti; questi ultimi possono impugnare le deliberazioni entro trenta (30) giorni trascorsi i quali sono tenuti ad adempiervi.
Nell’Assemblea il Socio ha un solo voto e non può farsi rappresentare da altri Soci.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario che redige il processo verbale. In caso di assenza del Segretario questi viene sostituito dal Vice Segretario, altrimenti il Presidente sceglie per esercitarne le funzioni uno dei presenti.
Art. 9 - Convocazione delle Assemblee: L’avviso di convocazione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, deve essere portato a notizia dei Soci almeno con 7 giorni di anticipo, queste possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, tale luogo deve essere comunicato al momento della convocazione della Assemblea.
Le Assemblee possono essere inoltre convocate su richiesta di un quinto dei Soci, purché ne sia fatta domanda scritta e nella domanda vengano chiaramente dichiarate le ragioni e l’oggetto della chiesta adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e l’ora della riunione.
Art. 10 - Competenze delle Assemblee: L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio di Previsione.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie dovranno risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, redatto sul Libro dei Verbali delle Assemblee.
L’Assemblea straordinaria provvede a deliberare:
Art. 11 - Validità delle assemblee: Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea delibera legalmente qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza di tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le votazioni si fanno generalmente per alzata di mano, ma in caso di elezioni o di deliberazioni riflettenti persone, dovranno sempre essere fatte per scrutinio segreto.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da 5 a 15, eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che durano in carica per anni tre e comunque fino a che l’Assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Le cariche all’interno del Consiglio sono gratuite.
In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione, e ne dà comunicazione all’Assemblea immediatamente successiva.
I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 adunanze consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione all’Assemblea immediatamente successiva.
I designati conserveranno l’incarico fino alla successiva Assemblea che dovrà confermarli o sostituirli.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere costituite commissioni, temporanee e/o permanenti, per lo studio o la realizzazione di particolari scopi compatibili con lo statuto; di tali commissioni possono venire chiamati a farne parte, esperti o professionisti, sia associati che non associati, i quali, per competenza e capacità, risultino necessari per le attività delle commissioni stesse.
I poteri e le competenze delle commissioni saranno stabiliti con apposite delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina in proprio seno un Presidente ed un Segretario, potrà altresì nominare uno o più consiglieri delegati determinandone poteri e compiti, come un Vice Presidente, un Vice Segretario o un Tesoriere.
Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente Statuto, amministra l’Associazione svolgendo tutte le funzioni e compiendo tutte le attività idonee ad assicurarne il buon ordine ed il perfetto funzionamento.
In particolare:
Il Consiglio Direttivo si astiene dal voto nell’Assemblea dei Soci, quando si tratta dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di esercizio.
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo mail o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, da spedirsi non meno di 7 (sette) giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, il Segretario ha il compito di redigere un verbale della riunione e delle eventuali deliberazioni che verrà sottoscritto da tutti i presenti ed inserito in un registro disponibile ai soci che richiedono di esaminarlo.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; non è ammessa delega per il voto.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori, dirigenti o loro parenti od affini fino al terzo grado.
Art. 15 - Il Presidente: Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali, promuove e sovrintende le iniziative e le manifestazioni solenni della Società, regola e sorveglia l’andamento sociale ed artistico, convoca e presiede le adunanze generali di Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. La durata della sua carica non può oltrepassare quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente uscente è rieleggibile.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare talune sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo, oppure, con speciale procura e solo per atti specificamente determinati dallo stesso Presidente, ad altri che non siano soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni sono svolte dal Vice Presidente; la sottoscrizione di atti contratti e documenti da parte del Vice Presidente costituisce prova di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Rinnovo delle cariche sociali: L'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio consuntivo e del Rendiconto di esercizio elegge i nuovi membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui la loro carica sia cessata al termine dell'esercizio precedente.
Art.17 - Il Direttore Artistico: Il Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato delibera la nomina del Direttore artistico, Consulente tecnico dell'Associazione che in collaborazione con il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni riguardanti la formazione corale dei soci come la scelta del repertorio e delle modalità di esecuzione dei brani, l'organizzazione e la coordinazione delle prove del coro e delle esecuzioni pubbliche. Il Direttore artistico rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo e al suo termine può essere riconfermato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto in qualità di Consulente tecnico. Salva la possibilità per il Direttore di venire eletto Consigliere e di esercitare il proprio diritto di voto nelle riunioni del Consiglio in qualità di Consigliere. Il Direttore artistico può essere rimosso dalla carica dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea in riunione straordinaria a maggioranza assoluta. In tal caso il Consiglio provvede a nominare un nuovo Direttore artistico nella riunione successiva, fino a quel momento il Consiglio delega le sue funzioni ad uno dei suoi membri.
TITOLO IV: DEL PATRIMONIO SOCIALE E DELLA GESTIONE ECONOMICA
Art. 18 - Risorse economiche: L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
Il Consiglio Direttivo può deliberare a carico dei Soci contributi o conferimenti per sostenere eventuali iniziative straordinarie che comportano spese non sostenibili con il patrimonio dell'Associazione. Il singolo socio è libero di non aderire all'iniziativa e di non versare il contributo straordinario richiesto.
I contributi straordinari così deliberati si intendono ratificati dall'Assemblea se ad essi non si oppone almeno 1/3 della stessa richiedendo con apposita richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo che l'Assemblea straordinaria si esprima su di essi. La richiesta firmata da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea deve essere presentata non oltre 7 (sette) giorni dopo che tali contributi sono stati richiesti. Se l'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta si esprime contraria ai contributi straordinari richiesti tali contributi non verranno riscossi ed i contributi già riscossi verranno restituiti.
Le quote associative non sono trasferibili né per atti fra vivi né per mortis causa, le stesse non sono neppure rivalutabili.
Art. 19 - L’Esercizio finanziario: L’esercizio finanziario chiude al 31 Luglio di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto di esercizio dell’esercizio precedente ed il Bilancio di previsione del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea all'inizio del successivo esercizio finanziario.
Art. 20 - Il Regolamento del Coro: Per l’esplicazione delle attività artistiche e culturali di istituzione il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento del Coro, che deve contenere ogni disposizione ritenuta idonea ad assicurare il buon ordine ed il perfetto funzionamento della Sezione Corale. In particolare deve:
TITOLO V: SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione: Qualora avvenga che le condizioni dell'Associazione siano tali da renderle impossibile di proseguire con onore nel nobile fine per il quale è istituita, se ne potrà pronunziare lo scioglimento.
In tal caso l’Assemblea straordinaria convocata designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Per deliberare sullo scioglimento della Associazione, sarà necessario l’intervento nell’Assemblea di 3/4 dei Soci ed il voto favorevole per “appello nominale” dei 3/4 dei Soci presenti.
In caso di decretato scioglimento, il Capitale Sociale netto sarà devoluto a fini di utilità sociale
Art. 22 - Rimando alle norme di Legge: Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del vigente C.C. , alle leggi ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico per le associazioni e fondazioni.
Art. 1 - Denominazione e sede: E’ costituita in Prato in data 30 Gennaio 2015, ai sensi della legge n.383 del 7 Dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata ”CORALE EUPHONIOS”.
Essa ha sede a Prato in Via dei Tintori 98.
In caso di necessità, e su deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà istituire, anche in luoghi diversi dalla sede sociale, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, depositi e magazzini, così come del pari potrà provvedere alla loro soppressione.
Art. 2 - Durata: La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione potrà essere sciolta in qualunque momento con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 3 - Scopo: Lo scopo dell'Associazione è di contribuire allo sviluppo della coralità, attraverso di essa della cultura musicale e di ogni forma d'arte. L'Associazione si propone di istituire una scuola di canto corale, di diffondere l'insegnamento dell'arte musicale e più in generale di promuovere eventi legati al mondo dell'arte e della cultura.
L'Associazione non ha fini di lucro e si prevede che i proventi delle attività non possano in nessun caso essere suddivisi fra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione è disciplinata da un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza degli associati. Il patrimonio e i proventi dell'Associazione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dei fini statutari.
L’Associazione, con fini prettamente culturali, fondandosi su legami d’affetto e di reciproca stima fra i suoi componenti, ha essenzialmente carattere volontario, laico ed apolitico.
L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, nonché esercitare qualsiasi operazione ritenuta dal Consiglio Direttivo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
L’Associazione potrà provvedere a promuovere la costituzione e la partecipazione quale socio a circoli, associazioni o ad altre forme societarie quali enti pubblici o privati, aventi carattere sia temporaneo che permanente.
TITOLO II: DEI SOCI
Art. 4 - I soci: Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Il Consiglio Direttivo verifica l’inesistenza di cause di incompatibilità e delibera sulla domanda di ammissione che diventerà operante e sarà accettata dopo che da parte del nuovo socio ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale richiesta.
Art. 5 - Doveri del socio: L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti a:
- Collaborare e concorrere con gli organi sociali al buon funzionamento dell’Associazione al fine di perseguire gli scopi sociali;
- Rispettare e accettare lo scopo e le finalità sociali, le norme previste dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali dell’Associazione;
- Versare le quote cosi come determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Pagare qualunque altro contributo straordinario che il Consiglio Direttivo credesse necessario imporre, salvo il diritto di recesso ai soli soci assenti o dissenzienti entro 30 (trenta) giorni dalla delibera o dal ricevimento della comunicazione che il consiglio Direttivo invierà agli assenti.
Il Socio che restasse in arretrato con i pagamenti sarà invitato dal Consiglio Direttivo a regolarizzare la propria posizione entro 30 (trenta) giorni dall’avviso, trascorsi i quali verrà dal Consiglio dichiarato moroso e senza altre formalità escluso, senza pregiudizio dell’azione civile spettante all’Associazione per il pagamento di quanto dovuto.
Art. 6 - Perdita della qualifica di socio: La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e decesso.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere, avanzando richiesta scritta, il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
Tale recesso deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto immediato. In mancanza di ciò l’iscrizione s’intende rinnovata tacitamente per un altro anno e così di seguito.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci nei seguenti casi:
- Per infrazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- Per mancanza di rispetto nei confronti degli Organi sociali e del Direttore artistico;
- Per azioni disonoranti;
- Per condanne a pene restrittive della libertà personale in conseguenza di reati che ledano l’onorabilità dell’individuo;
- Per abituale condotta scorretta di fronte ai soci ed agli estranei che frequentano i locali dell’Associazione;
- Per aver con atti e parole denigrato il prestigio dell’Associazione, od anche di coloro che la amministrano e la dirigono;
- Per comportamenti che creano incompatibilità con l’attività corale;
- Per morosità.
I Soci esclusi non saranno più riammessi a far parte dell’Associazione salvo il caso in cui sia decaduto, a giudizio dell’Assemblea, il motivo per cui fu adottato il provvedimento di esclusione. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
TITOLO III: DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 7 - Organi sociali: Sono organi sociali dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
Art. 8 - L’Assemblea dei Soci: L’Assemblea può riunirsi in via ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delle altre somme dovute a qualsiasi titolo all’Associazione; alla stessa intervengono di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti; questi ultimi possono impugnare le deliberazioni entro trenta (30) giorni trascorsi i quali sono tenuti ad adempiervi.
Nell’Assemblea il Socio ha un solo voto e non può farsi rappresentare da altri Soci.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario che redige il processo verbale. In caso di assenza del Segretario questi viene sostituito dal Vice Segretario, altrimenti il Presidente sceglie per esercitarne le funzioni uno dei presenti.
Art. 9 - Convocazione delle Assemblee: L’avviso di convocazione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, deve essere portato a notizia dei Soci almeno con 7 giorni di anticipo, queste possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, tale luogo deve essere comunicato al momento della convocazione della Assemblea.
Le Assemblee possono essere inoltre convocate su richiesta di un quinto dei Soci, purché ne sia fatta domanda scritta e nella domanda vengano chiaramente dichiarate le ragioni e l’oggetto della chiesta adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e l’ora della riunione.
Art. 10 - Competenze delle Assemblee: L’Assemblea ordinaria:
- Approva il Rendiconto di esercizio ed il Bilancio di Previsione, nel quale devono essere previste le quote associative dei soci e ratifica le variazioni di bilancio adottate dal Consiglio Direttivo;
- Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- Delibera l’accettazione di contributi, donazioni, lasciti testamentari, le acquisizioni e le alienazioni di immobili;
- Delibera sulla cessazione della carica di un membro dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Direttore.
- Delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla Legge, dallo Statuto o dallo stesso Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio di Previsione.
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie dovranno risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, redatto sul Libro dei Verbali delle Assemblee.
L’Assemblea straordinaria provvede a deliberare:
- sulle proposte di modificazioni dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sul trasferimento della sede sociale;
- su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.
Art. 11 - Validità delle assemblee: Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea delibera legalmente qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza di tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le votazioni si fanno generalmente per alzata di mano, ma in caso di elezioni o di deliberazioni riflettenti persone, dovranno sempre essere fatte per scrutinio segreto.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da 5 a 15, eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci, che durano in carica per anni tre e comunque fino a che l’Assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Le cariche all’interno del Consiglio sono gratuite.
In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione, e ne dà comunicazione all’Assemblea immediatamente successiva.
I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 adunanze consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio che provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione all’Assemblea immediatamente successiva.
I designati conserveranno l’incarico fino alla successiva Assemblea che dovrà confermarli o sostituirli.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo potranno essere costituite commissioni, temporanee e/o permanenti, per lo studio o la realizzazione di particolari scopi compatibili con lo statuto; di tali commissioni possono venire chiamati a farne parte, esperti o professionisti, sia associati che non associati, i quali, per competenza e capacità, risultino necessari per le attività delle commissioni stesse.
I poteri e le competenze delle commissioni saranno stabiliti con apposite delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina in proprio seno un Presidente ed un Segretario, potrà altresì nominare uno o più consiglieri delegati determinandone poteri e compiti, come un Vice Presidente, un Vice Segretario o un Tesoriere.
Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente Statuto, amministra l’Associazione svolgendo tutte le funzioni e compiendo tutte le attività idonee ad assicurarne il buon ordine ed il perfetto funzionamento.
In particolare:
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e le deliberazioni generali sugli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea, con proposta della quota associativa annua;
- Predispone il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Delibera a carico dei soci contributi o versamenti non previsti nel Bilancio di Previsione per sostenere eventuali iniziative straordinarie, tali contributi straordinari si intendono ratificati dall'Assemblea e verranno inseriti nel Rendiconto di esercizio di fine anno se ad essi non si oppone almeno 1/3 dell'Assemblea entro 15 giorni.
- Procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
- Delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- Approva, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, i Regolamenti interni;
- Delibera sull’assunzione di impiegati, inservienti e/o collaboratori, li sorveglia, li sospende e li licenzia quando ne sia il caso;
- Prende l’iniziativa per ogni manifestazione artistica e culturale predisponendo l’organizzazione e le modalità per gli interventi;
- Compie tutti i compiti non attribuiti ad altro organi dell’Associazione;
- Nomina eventuali commissioni con incarichi particolari purché complementari allo scopo sociale.
- Delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulle cause di incompatibilità e sulla rimozione dei soci in via esclusiva e senza obbligo di motivazione. Il socio che ritiene di essere stato illegittimamente rimosso o escluso può richiedere che vengano discussi in Assemblea straordinaria i provvedimenti adottati nei suoi confronti entro 30 giorni dalla loro adozione, l'Assemblea ha il potere di annullare i provvedimenti adottati nei suoi confronti e di reintegrare o ammettere il socio.
- Si esprime sui dubbi nell'interpretazione dello Statuto e del Regolamento.
- Delibera la nomina del Direttore artistico all'inizio del proprio mandato e lo revoca ogni volta lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo si astiene dal voto nell’Assemblea dei Soci, quando si tratta dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di esercizio.
Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo mail o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, da spedirsi non meno di 7 (sette) giorni prima dell’adunanza.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, il Segretario ha il compito di redigere un verbale della riunione e delle eventuali deliberazioni che verrà sottoscritto da tutti i presenti ed inserito in un registro disponibile ai soci che richiedono di esaminarlo.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; non è ammessa delega per il voto.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori, dirigenti o loro parenti od affini fino al terzo grado.
Art. 15 - Il Presidente: Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali, promuove e sovrintende le iniziative e le manifestazioni solenni della Società, regola e sorveglia l’andamento sociale ed artistico, convoca e presiede le adunanze generali di Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. La durata della sua carica non può oltrepassare quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente uscente è rieleggibile.
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare talune sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo, oppure, con speciale procura e solo per atti specificamente determinati dallo stesso Presidente, ad altri che non siano soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni sono svolte dal Vice Presidente; la sottoscrizione di atti contratti e documenti da parte del Vice Presidente costituisce prova di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Rinnovo delle cariche sociali: L'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio consuntivo e del Rendiconto di esercizio elegge i nuovi membri del Consiglio Direttivo nel caso in cui la loro carica sia cessata al termine dell'esercizio precedente.
Art.17 - Il Direttore Artistico: Il Consiglio Direttivo all'inizio del proprio mandato delibera la nomina del Direttore artistico, Consulente tecnico dell'Associazione che in collaborazione con il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni riguardanti la formazione corale dei soci come la scelta del repertorio e delle modalità di esecuzione dei brani, l'organizzazione e la coordinazione delle prove del coro e delle esecuzioni pubbliche. Il Direttore artistico rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo e al suo termine può essere riconfermato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto in qualità di Consulente tecnico. Salva la possibilità per il Direttore di venire eletto Consigliere e di esercitare il proprio diritto di voto nelle riunioni del Consiglio in qualità di Consigliere. Il Direttore artistico può essere rimosso dalla carica dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea in riunione straordinaria a maggioranza assoluta. In tal caso il Consiglio provvede a nominare un nuovo Direttore artistico nella riunione successiva, fino a quel momento il Consiglio delega le sue funzioni ad uno dei suoi membri.
TITOLO IV: DEL PATRIMONIO SOCIALE E DELLA GESTIONE ECONOMICA
Art. 18 - Risorse economiche: L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio Direttivo può deliberare a carico dei Soci contributi o conferimenti per sostenere eventuali iniziative straordinarie che comportano spese non sostenibili con il patrimonio dell'Associazione. Il singolo socio è libero di non aderire all'iniziativa e di non versare il contributo straordinario richiesto.
I contributi straordinari così deliberati si intendono ratificati dall'Assemblea se ad essi non si oppone almeno 1/3 della stessa richiedendo con apposita richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo che l'Assemblea straordinaria si esprima su di essi. La richiesta firmata da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea deve essere presentata non oltre 7 (sette) giorni dopo che tali contributi sono stati richiesti. Se l'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta si esprime contraria ai contributi straordinari richiesti tali contributi non verranno riscossi ed i contributi già riscossi verranno restituiti.
Le quote associative non sono trasferibili né per atti fra vivi né per mortis causa, le stesse non sono neppure rivalutabili.
Art. 19 - L’Esercizio finanziario: L’esercizio finanziario chiude al 31 Luglio di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto di esercizio dell’esercizio precedente ed il Bilancio di previsione del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea all'inizio del successivo esercizio finanziario.
Art. 20 - Il Regolamento del Coro: Per l’esplicazione delle attività artistiche e culturali di istituzione il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento del Coro, che deve contenere ogni disposizione ritenuta idonea ad assicurare il buon ordine ed il perfetto funzionamento della Sezione Corale. In particolare deve:
- disciplinare le modalità di comportamento dei coristi durante le prove e durante l’esecuzione dei concerti;
- prevedere e disciplinare i casi di esclusione temporanea del corista dall’attività del Coro;
- prevedere le principali attività per la formazione corale e per l’approfondimento delle tecniche vocali;
TITOLO V: SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione: Qualora avvenga che le condizioni dell'Associazione siano tali da renderle impossibile di proseguire con onore nel nobile fine per il quale è istituita, se ne potrà pronunziare lo scioglimento.
In tal caso l’Assemblea straordinaria convocata designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Per deliberare sullo scioglimento della Associazione, sarà necessario l’intervento nell’Assemblea di 3/4 dei Soci ed il voto favorevole per “appello nominale” dei 3/4 dei Soci presenti.
In caso di decretato scioglimento, il Capitale Sociale netto sarà devoluto a fini di utilità sociale
Art. 22 - Rimando alle norme di Legge: Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del vigente C.C. , alle leggi ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico per le associazioni e fondazioni.